In tema di sanzioni amministrative-tributarie, l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. Pertanto, dal momento che si verifica il decesso del contribuente, nessuna somma a titolo di sanzione può essere richiesta agli eredi e ciò vale per tutte le imposte e per tutte le sanzioni. Le somme che devono essere versate possono essere dilazionate. Le conseguenze sanzionatorie del mancato pagamento delle rate sono assai pregiudizievoli per il contribuente. Infatti, a seguito del mancato pagamento anche di una sola delle rate posteriori alla prima entro il termine per il versamento della rata successiva, l’importo restante viene iscritto a ruolo e la sanzione di omesso versamento viene irrogata nella misura doppia (60% e non 30%) e parametrata all’intero importo residuo dovuto a titolo di tributo. La circolare n.29 del 07/08/2015 afferma anche il principio sull’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Ciò riguarda tanto le sanzioni ridotte oggetto dell’istituto deflativo del contenzioso contestate nell’originario avviso di accertamento quanto quelle derivanti dall’omesso pagamento delle rate. Si evidenzia che, in merito al termine per il pagamento delle rate, l’erede, può beneficiare della proroga di sei mesi. Ferma restando, per gli eredi, la possibilità di pagare il debito in un’unica soluzione, l’ufficio acquisita la notizia del decesso, comunica agli stessi il computo delle nuove rate al netto delle sanzioni. Rimane naturalmente ferma la responsabilità sanzionatoria dell’erede per le violazioni relative ala pagamento delle rate successive al decesso del contribuente, in quanto espressione di violazioni imputabili all’erede medesimo.
Non passano agli eredi le sanzioni da istituti deflativi del contenzioso
Non passano agli eredi le sanzioni da istituti deflativi del contenzioso ultima modifica: 2015-08-17T07:30:04+02:00 da