A partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare. Questo significa che, per gli accertamenti relativi all’anno 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata, il termine per l’accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023 e, pertanto, gli uffici non applicheranno più la tanto contestata proroga a cascata di 85 giorni, causa Covid.
La proroga a cascata di 85 giorni era stata già bocciata dai giudici tributari. Ad esempio, per la Corte di giustizia di primo grado di Latina, sentenza 974/2023, depositata il 25 ottobre 2023, la cosiddetta «proroga generalizzata» di 85 giorni è irragionevole e illogica, perché vale solo in relazione all’anno colpito dall’evento eccezionale Covid 19, cioè il 2020, e, pertanto, deve essere annullato l’accertamento notificato il 23 marzo 2023, relativo al 2016, il cui termine scadeva il 31 dicembre 2022. Anche per i giudici di primo grado di Prato, sentenza 87/2/23 del 31 ottobre 2023, è inapplicabile la proroga «a cascata» di 85 giorni. Deve essere quindi annullato l’accertamento notificato il giorno 8 marzo 2023, essendo superato il termine di scadenza del 31 dicembre 2022. Nello stesso senso, anche la sentenza n. 890/6/222 del 21 novembre 2022, dei giudici di primo grado di Torino.