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Le somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 74 del 2019. Infatti, non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente. In questo caso vi deve essere un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali. Questa, in sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate, all’interpello con il quale una societa’ ha chiesto conferma della corretta applicazione dell’articolo 15, primo comma, n.1) del DP.R. 633/72.
L’istante tramite un’azienda incaricata, ha recuperato a distanza di tempo un credito di difficile esigibilita’, incassando un importo che comprende, oltre al credito originario, le spese per il suo recupero e gli interessi moratori. A seguito dell’operazione, per l’importo eccedente il credito originario (quest’ultimo gia’ puntulamente assoggettato ad Iva) , ha emesso fattura senza applicare l’imposta, considerando quella somma dovuta a titolo di interesse moratorio e di penalita’ per ritardi o altre irregolarita’ nell’adempimento degli obblighi del cessionario/committente, ex art.15, primo comma, n.1) , d.p.r. 633/72, oppure quando cosi’qualificati, interessi di dilazione di pagamento, esenti ai sensi dell’art.10, primo comma n.1. C