Nessuna sospensione per le fatture elettroniche

L’ Agenzia delle Entrate con la circolare n.8/E del 3 aprile 2020 che si occupa delle norme fiscali contenute nel decreto Cura Italia fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti di tipo amministrativo (fatturazione, registrazione, fatture di acquisto/vendita, ecc.) per i quali non e’ stata introdotta alcuna proroga. Infatti  tutti i contribuenti dovranno regolarmente trasmettere le fatture di marzo al Sistema d’Interscambio nel rispetto dei termini posti nel testo unico Iva. Ricordiamo, infatti, che il file xml della e-fattura va trasmesso al Sistema SdI affinche’ la stessa si consideri regolarmente emessa. I termini di trasmissione della fattura seguono regole distinte a seconda che trattasi di fattura immediata o differita.

La fattura immediata deve essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni ai sensi dell’art.21, comma 4, D.P.R. 633/72, nel caso di cessione di beni o prestazioni di servizi.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura differita, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. Cosi’ ad esempio le N consegne effettuate nei giorni di marzo potranno essere riepilogate in un’unica fattura differita, da trasmettere al SdI entro il 15 Aprile. 

Stesso principio si applica ai corrispettivi telematici, anche se, per questi e’possibile fruire della sospensione nel caso in cui, pur essendo regolarmente memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione dei dati avviene in un momento successivo. 

Nessuna sospensione per le fatture elettroniche ultima modifica: 2020-04-10T06:10:46+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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