Il subagente assicurativo che aderisce al regime forfettario, non e’ soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica, salvo i casi in cui la fattura sia richiesta dal cliente.
Di per se’, la dispensa dall’obbligo di fatturazione a norma dell’art.36-bis del decreto Iva e’prevista solo per le prestazioni esenti da Iva ex art. 10, e non per i contribuenti forfettari che effettuano operazioni “non soggette”. L’art. 2 del Dpr.696 /1996 menziona le intermediazioni assicurative tra le operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. La circolare 9/E/2019 (paragrafo 4.1) ha confermato che i forfettari non sono tenuti ad emettere fattura per le attivita’ esonerate, purche’in ogni caso, ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalita’ previste dall’articolo 24 del Dpr n.633 del 1972.
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