Nessun obbligo di adesione per la consultazione di fatture elettroniche

A partire dal 20 marzo si potrà effettuare l’accesso, senza necessità di adesione preventiva, al servizio di consultazione ed acquisizione sia delle fatture elettroniche, attive e passive trasmesse e ricevute tramite il Sistema di interscambio (Sdi), dei loro duplicati informatici e dei dati fattura.

Tutti i contribuenti, non solo gli operatori economici ma anche i consumatori finali e i soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita Iva, potranno così non solo recuperare i file di interesse, senza dovere sottoscrivere un apposito accordo di servizio con l’agenzia delle Entrate, ma consultarli anche se ricevuti prima dell’esplicita adesione al servizio ora abrogata risalendo indietro nel tempo sino a due anni precedenti per le fatture elettroniche e a otto anni per i dati fattura.

Tenuto conto della prevista memorizzazione da parte dell’agenzia delle Entrate delle fatture e dei relativi dati per un periodo, rispettivamente, di due e otto anni, tutti i contribuenti, anche soggetti passivi Iva, da mercoledì 20 marzo avranno la possibilità di riscontrare quanto ricevuto e trasmesso come file di fatturazione elettronica andando a ritroso di due anni, mentre per i dati fattura, e quindi per il riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità, si potranno visualizzare le informazioni sino al 31 dicembre dell’ottavo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Nessun obbligo di adesione per la consultazione di fatture elettroniche ultima modifica: 2024-03-12T06:09:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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