A seguito dell’ intervento dell’art.11=bis del DL.87/2018, l’acquisto di carburante effettuato presso il distributore, avvalendosi di buoni o carte, non determina l’emissione di fattura (eventualmente elettronica), ferma restando l’applicazione del tributo. Non va infatti dimenticato che e’stata posticipata al 2019 l’ entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, nonche’ ripristinate le disposizioni che consentono l’utilizzo della scheda carburante e, a livello piu’ genvietano l’emissione della fattura da parte dei gestori (salvo casi limitati). Sono entrate, invece, in vigore le norme che impongono, dal 1^luglio scorso, l’ utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, ai fini della detraibilita’ dell’Iva e dellla deducibilita’del costo anche qualora percentualmente limitate ex art.19-bis del DPR.633/72 e/o art.164 del TUIR. A tal proposito si sottolinea come la spendita del buono (o della carta) per l’acquisto del carburante, se il credito e’ pagato con mezzi tracciabili (esempio bonifico o carta di credito), soddisfi i nuovi obblighi.
Nella fattura elettronica non entrano i buoni carburante
Nella fattura elettronica non entrano i buoni carburante ultima modifica: 2018-09-20T06:06:17+02:00 da