L’art. 26 del TUIR e’ stato modificato dal DL. 34/2019 convertito, che ha consentito di anticipare la detassazione die canoni di locazione I canoni di locazione rilevano anche se non percepiti, di modo che il locatore deve dichiarare anche i canoni che non abbia effettivamente incassato, a meno che non sia intervenuta la risoluzione del contratto.
Per i contratti di locazione di immobili abitativi, pero’ l’art.26 prevede un’eccezione, che consente al locatore di non dichiarare i canoni di locazione non percepiti, a partire dall’intimazione di sfratto per morosita’ o dall’ingiunzione di pagamento.
Nella compilazione del modello 730/2023, questa indicazione normativa si estrinseca nella possibilita’, per il locatore di immobili abitativi, che non abbia percepito i canoni di locazione 2022 previsti dal contratto, ma abbia ingiunto il pagamento al conduttore o intimato lo sfratto per morosita’ entro il termine di presentazione di presentazione della dichiarazione dei redditi, di dichiarare la sola rendita catastale.
A tale situazione fanno dunque riferimento le istruzioni al modello 730/2023 relative ai righi B1-B6, ove prevedono la possibilita’, in colonna 7 “Casi particolari”di indicare il codice codice 4, che riguarda il caso in cui, per l’immobile abitativo locato, non siano stati percepiti (in tutto o in parte) i canoni 2022 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosita’.
Nel caso in cui il canone di locazione e’stato percepito solo
E’possibile detassare i canoni non percepiti dal locatore di immobili abitativo a condizione che per gli anni in cui egli matura un credito d’imposta, avendo versato i canoni dovuti e non riscossi, sia iniziato il procedimento di sfratto per morosita’. Nel modello 730/2023 tale credito trova collocazione nel quadro G, nel rigo G2. Per calcolare le imposte pagate in eccesso, in relazione ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, sono state pagate maggiori imposte per l’effetto di canoni di locazione non riscossi.
Il credito d’imposta puo’essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.