Il decreto legge 167/1990, recante la disciplina del “monitoraggio fiscale”, prevede adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, e specifici obblighi a carico degli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimenti transfrontalieri di attività finanziarie. In particolare, i contribuenti devono riportare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, nonché l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i medesimi investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, sempreché l’ammontare di tali investimenti e attività ovvero quello dei movimenti effettuati nel corso dell’anno sia di importo complessivo superiore a 10mila euro. Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali (cfr ex multis, Cassazione, sentenze nn. 17051 e 17052 del 2010 e, da ultimo, n. 26848/2014), sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. È il caso, ad esempio, del conto corrente estero intestato a un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente; in tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti. Una tale conclusione è frutto non solo di un’interpretazione letterale della norma, che parla espressamente di detenzione, ma appare conforme, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche alla ratio e alla finalità del monitoraggio, che è quella di agevolare il potere di controllo dei flussi finanziari. Secondo la Cassazione, infatti, “il controllo delle operazioni finanziarie da e verso l’estero, perseguito dal legislatore, può invero essere efficacemente ottenuto sol dando alla nozione di “detenzione” un significato onnicomprensivo, perché anche la detenzione nell’interesse altrui costituisce idoneo strumento (voluto pure dal detentore nell’interesse altrui) di occultamento, e quindi di sottrazione al controllo degli investimenti e delle attività finanziarie indicati nella norma” (cfr Cassazione, 26848/2014, 17051/2010, 10332/2007).
Monitoraggio fiscale e pagamento IVAFE
L’art. 29, commi 18-22, D.L. n. 201/2011 ha istituito l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). L’introduzione del tributo era giustificata da esigenze di coerenza del sistema, in virtù del fatto che per le attività depositate presso intermediari italiani è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo.
L’ambito di applicazione delineato dal decreto Salva Italia, tuttavia, aveva determinato l’apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea (caso Eu Pilot 5095/12/Taxu), tesa a rimuovere la disparità di trattamento tra l’imposta di bollo italiana, applicabile ai soli prodotti finanziari e l’IVAFE, applicabile alla più ampia categoria delle attività finanziarie. Alla luce dei rilievi mossi dalla Commissione UE, la legge n. 161/2014 (legge Europea 2013-bis) è intervenuta sull’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte, l’imposta si applica sul valore dei “prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmiodetenuti all’estero”.
Il nuovo quadro normativo fa sì che possa ritenersi superato l’elenco delle attività finanziarie estere assoggettabili a IVAFE contenuta nella circolare n. 28/E/2012, dovendosi ora fare riferimento alla definizione di “prodotti finanziari” contenuta nell’art. 1, lettera u), D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).
A mero titolo esemplificativo, a partire dal periodo d’imposta 2014, l’imposta non è più applicabile sulle quote di partecipazione al capitale di società di persone o di altre società la cui partecipazione al capitale non sia rappresentata da titoli, nonché sulle valute estere e i metalli preziosi (in precedenza compresi nell’elenco stilato dall’Agenzia delle Entrate). Per tali attività permane comunque l’obbligo di indicazione nel modulo RW, seppure ai soli fini del monitoraggio fiscale (barrando l’apposita casella 20). Il valore dei prodotti finanziari da assoggettare a tassazione è rappresentato dal valore di mercato, rilevato alla fine dell’anno nel luogo di detenzione, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso.
Nel caso in cui i prodotti siano negoziati in mercati regolamentati (es. azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari) si deve fare riferimento al valore di quotazione al 31 dicembre o, in mancanza, al valore di quotazione rilevato nel primo giorno utile antecedente.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli non quotati si deve fare riferimento al valore nominale o, in assenza, alvalore di rimborso. Nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta si applica nella misura fissa di 32,40 euro per ciascun rapporto. L’IVAFE non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo, risultante dagli estratti conto e dai libretti, non supera 5.000 euro. Per la verifica della predetta soglia è necessario considerare tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario, senza che assuma rilievo il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Nel caso in cui il contribuente sia titolare di rapporti cointestati rilevano i soli importi a questi riferibili (pro quota).
Monitoraggio fiscale e pagamento IVAFE ultima modifica: 2015-08-20T18:33:25+02:00 da