Modifiche e variazioni a IMU e TASI
Il 15 ottobre 2015 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Ddl. di stabilità 2016, che contiene, tra le altre, novità in materia di IMU e di TASI.
Proviamo a sintetizzare le principali disposizioni tenendo presente che modifiche al testo potranno ancora essere introdotte ed approvate nel corso dell’iter normativo.
In relazione all’imposta municipale propria, viene anzitutto stabilito che non si applica all’abitazione principale ed alle sue pertinenze. Con tale disposizione verrebbe eliminata l’eccezione che riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che sono comunque assoggettati (almeno fino al 2015) all’IMU. Pertanto, a decorrere dal 2016 e salvo ulteriori modifiche alla norma, saranno escluse dall’applicazione dell’imposta tutte le abitazioni principali (definite tali dall’art. 13 comma 2 del DL n. 201/2011) a prescindere dal loro classamento (anche gli immobili classati in A/1, A/8 e A/9 non dovranno versare nulla a titolo di IMU a decorrere dal 2016).
Quanto al tributo per i servizi indivisibili (TASI), la cui disciplina è contenuta nei commi da 639 e ss. dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), viene modificato il suo presupposto impositivo. Se fino al 2015 il tributo rimane a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile qualunque esso sia il Ddl. approvato stabilisce che, a decorrere dal 2016, la TASI sia a carico, sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, ad eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare.
In altre parole, dal 2016, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria.
Delle agevolazioni, inoltre, sono previste per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (l’aliquota sarà ridotta allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla sino allo 0,25% in aumento o in diminuzione, fino all’azzeramento).