Nella legge di bilancio 2021 sono stati modificati i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti passivi Iva che, su opzione, effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale.
Viene infatti consentita l’annotazione delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni)..
Facendo un esempio, la fattura emessa in data 30 marzo 2021, in relazione ad una prestazione di servizi il cui corrispettivo e’ pagato il giorno stesso, potra’ essere registrata entro il piu’ ampio termine del 30 aprile 2021, concorrendo quindi alla liquidazione Iva del primo trimestre 2021 il cui termine, per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base trimestrale, e ‘il 17 maggio 2021 (il 16 maggio e’ una domenica).
Per quanto concerne le fatture ricevute, tali documenti di acquisto devono essere annotati ai sensi dell’rt.25 del DPR. 633/72
-anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione IVA;
-comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo al medesimo anno.
Fanno eccezione le fatture “a cavallo d’anno” ossia le fatture emesse dal cedente o prestatore per operazioni effettuate in un anno e ricevute dal cessionario o committente l’anno successivo. In questo caso, non potra’ essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita all’ultimo periodo dell’anno, l’imposta relativa ad una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2020, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2021.