L’art.81 del c.d. Decreto Fare opera esclusivamente sull’art.161 del R.D. 16/03/1942 n.264 che, appunto, disciplina il concordato preventivo. Questo intervento si è reso necessario per contenere gli abusi di questo istituto che consentivano all’imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo senza allegare tutta la documentazione prevista dai commi secondo e terzo dell’art.161 della L.F. (c.d. concordato in bianco), beneficiando comunque del blocco delle azioni esecutive e cautelari. Se da un lato tale norma ha lo scopo di rendere più efficace l’azione del debitore, permettendogli di preparare un piano di risanamento efficace, dall’altro spesso viene usata quale strumento di dilazione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori, a tutto danno di questi ultimi. Vediamo quali sono gli interventi attuati attraverso la modifica dell’art.161 della L.F. . Per prima cosa viene previsto che al ricorso contenente la domanda di concordato preventivo debbono essere comunque allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti permettendo ai giudici, chiamati a valutare l’ammissibilità della richiesta. di verificare più rapidamente le reali possibilità di risanamento della crisi aziendale ed inoltre con il decreto che fissa il termine per la presentazione della documentazione integrativa da allegare al ricorso potrà essere disposta la nomina anticipata del commissario giudiziale e il debitore sarà tenuto a consegnare a quest’ultimo le scritture contabili d’impresa. Viene anticipato il momento in cui il debitore è sottoposto al controllo del commissario giudiziale il quale dovrà accertare che il debitore non abbia messo in atto le condotte previste dall’art.173 L.F. che determinano l’abbandono immediato del concordato e la conseguente dichiarazione di fallimento del debitore. Inoltre il commissario giudiziale, eventualmente nominato, dovrà esprimere il proprio parere al tribunale chiamato ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione del debitore. Sono previsti obblighi informativi periodici a carico del debitore non solo una fedele rappresentazione della gestione finanziaria, ma anche un’informativa, sull’attività compiuta dal debitore, in merito alla predisposizione della proposta e del piano che dovrà essere assolta con cadenza mensile e pubblicata presso il registro imprese sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
Modifiche al concordato preventivo
Modifiche al concordato preventivo ultima modifica: 2013-07-04T23:33:47+02:00 da