Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione quater si deve eseguire in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. I pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa, ad esempio, che il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023, per effetto dei differimenti da calendario, considerato che il 5 novembre è domenica, è regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023. In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di decadenza dalla rottamazione quater, il contribuente può dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti edizioni della rottamazione cartelle.
Modifiche al calendario della rottamazione quater
Modifiche al calendario della rottamazione quater ultima modifica: 2023-05-10T06:19:00+02:00 da