Termini di prescrizione della dichiarazione dei redditi – Modello UNICO
Gli avvisi di accertamento in tema di imposte sui redditi ed IVA devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Quindi, entro il prossimo 31 dicembre devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2010 (modello UNICO 2011).
Omessa dichiarazione dei redditi e prescrizione
Se, invece, il contribuente avesse omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, tanto per le imposte sui redditi che per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In tal caso, entro il 31 dicembre 2015 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2009 (modello UNICO 2010).
Lo stesso vale per l’IRAP, in ragione dei rinvii normativi contenuti nel DLgs. 446/97.
Raddoppio dei termini di accertamento
Occorre inoltre evidenziare che, in caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso.
Nella menzionata eventualità, l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure del decimo anno successivo a quello in cui essa avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.
In presenza di tale requisito, se la denuncia penale è stata trasmessa entro il termine ordinario per l’accertamento, al massimo il 31 dicembre 2015 vanno notificati gli accertamenti sull’anno 2006 (modello UNICO 2007), o 2004 (modello UNICO 2005) se si tratta di omessa dichiarazione.
Ove, di contro, la denuncia fosse stata presentata decorso l’ordinario termine decadenziale, vige la disciplina transitoria esposta nel DLgs. 128/2015, su cui torneremo in un prossimo intervento. Si ricorda inoltre che l’omissione della dichiarazione dei redditi rappresenta un reato penale soggetto ad accertamento fiscale con controlli da parte dell’Agenzia Entrate.
Come previsto dalla L. 190/2014, in caso di dichiarazione integrativa (anche trasmessa in occasione del ravvedimento operoso), i termini di decadenza sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa e non quella originaria, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica.
È ormai pacifico il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla consegna dell’atto all’agente notificatore o nella data di spedizione (se la notifica avviene tramite posta): pertanto, è a tale momento che occorre riferirsi per il rispetto del termine.
Pertanto, se, ad esempio, l’accertamento è ricevuto dal contribuente il 4 gennaio 2016, il termine decadenziale risulta osservato se l’atto è stato consegnato all’agente notificatore al più tardi il 31 dicembre 2015 (Cass. 10 gennaio 2014 n. 351).
Si evidenzia ancora che la nullità dell’atto per mancato rispetto del termine di decadenza va inserita nel ricorso, e non in momenti processuali successivi, ad esempio nelle memorie o in appello (Cass. 9 gennaio 2015 n. 171).