Entro il 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008, e che nel 2018 hanno subìto delle variazioni, devono comunicarle alle Entrate presentando un nuovo modello EAS. In generale, il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. La prossima scadenza del 01.04.2019 riguarda, pertanto, l’ipotesi di un “nuovo” modello da presentare a causa della variazione dei dati precedentemente comunicati. Il modello va inviato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subìto variazioni.
Attenzione va prestata al fatto che il modello va nuovamente presentato anche per comunicare la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso, l’invio va effettuato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione denominata “Perdita dei requisiti”.
In linea generale il modello EAS deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. È possibile utilizzare il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, chiamato “Modello EAS”.
Si ricorda che la comunicazione non va presentata:
- al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste (ad esempio, variazione del numero degli associati ovvero dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione);
- per le variazioni relative al “Rappresentante legale” ed ai “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10.
L’obbligo d’invio del modello: interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) senza scopo di lucro costituiti a partire dal 29.11.2008 che intendono avvalersi dei benefici concessi dal regime fiscale di favore; non riguarda alcuni specifici enti quali: le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (Dm 25.05.1995); le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250.000 €, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991); le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale; le Onlus si cui al d.lgs. 460/1997.
La legge prevede un trattamento fiscale di favore per gli enti associativi in possesso di determinati requisiti. In particolare, è prevista la non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi (art. 148 del TUIR e art. 4, D.P.R. n. 633/1972). L’articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del D.L. n. 185/2008 ha stabilito, però, dal 29.11.2008, che, per beneficiare delle suddette agevolazioni, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante l’apposito modello EAS, al fine di consentire gli opportuni controlli.