Il primo modello delle liquidazioni periodiche Iva da inviare è previsto entro il 31 Maggio 2017. Si tratta dell’adempimento introdotto dall’art.21-bis del Dl 78/2010 modificato dal Dl 193/2016, in base al quale entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre ( con esclusione del secondo trimestre la cui scadenza è prevista per il 16 settembre) si devono comunicare telematicamente i dati relativi alle liquidazioni eseguite nel trimestre precedente. Questo adempimento si accompagna all’obbligo della trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e di acquisto registrate.
Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi Iva con la sola esclusione dei contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, come ad esempio coloro che fanno solo operazioni esenti e i contribuenti in regime forfetario.
I dati da comunicare sono quelli relativi alle liquidazioni periodiche sia mensili che trimestrali, sia se emerge un debito sia se risulta un credito. Le istruzioni non precisano se sussiste l’obbligo nel trimestre in cui non sono state fatte operazioni.
Il modello si compone di frontespizio e quadro VP che deve essere compilato per ogni liquidazione periodica.
- I contribuenti che effettuano la liquidazione mensile devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre e quindi si procede ad inviare un unico file con tre moduli.
- i contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale, devono invece compilare un unico modulo VP per l’intero trimestre.
Mentre l’invio dei modelli relativi alle liquidazioni dell’Iva deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre, l’invio dei dati delle fatture deve avvenire, solo per l’esercizio 2017, con cadenza semestrale. Lo spostamento del termine ha poco significato tenuto conto che nella comunicazione delle liquidazioni si deve riportare anche l’ammontare delle operazioni