Minimi e forfettari: fuori dall’obbligo di conservazione elettronica

Forfetari e minimi fuori dall’obbligo di conservazione digitale delle fatture di acquisto elettroniche. L’Agenzia delle Entrate scongiura l’adempimento, contraddicendo se stessa dopo pochi giorni. La precisazione é stata fornita nell’ambito del Videoforum di ItaliaOggi del 15.11.2018 dal vice direttore delle Entrate, Paolo Savini.

Prima della suddetta precisazione si voleva introdurre nella Legge di Bilancio 2019 la condizione che i contribuenti in regime di vantaggio (minimi e forfetari), pur essendo esonerati dall’obbligo di emissione di fatture in formato elettronico erano tuttavia tenuti alla conservazione in formato elettronico delle fatture ricevute, cosi’ come dovrebbe avvenire per il condominio e gli enti non commerciali che hanno la possibilita’ di scaricare copia dei documenti mediante l’accesso a un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate ed inoltre minimi e forfettari potevano fornire al soggetto che emette la fattura di cui risultano destinatari un indirizzo Pec, cui il SDI (Sistema di Interscambio) poteva recapitare  i documenti nel formato previsto.

Tra gli obblighi dei soggetti minimi e forfetari rientra la conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali che secondo il precedente orientamento la conservazione dei documenti di acquisto doveva avvenire in formato elettronico e non potevano essere conservati in formato cartaceo, a differenza di quelli di vendita.

Si e’ subito ritenuto che l’adempimento richiamato risultava sproporzionato in relazione alle dimensione di questi contribuenti.

Sul fronte dei contribuenti in regime di vantaggio l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni nel caso di superamento, in corso d’anno, di piu’ del 50% del volume di 30.000 euro, stante il fatto che, in tal caso, scatta l’obbligo di assoggettare a Iva tutte le operazioni del periodo, comprese quelle gia’ effettuate. Il contribuente che si trova in tale situazione deve emettere una nota di variazione elettronica riportante l’ammontare dell’Iva non addebitata nell’originaria fattura.

Infine, si ricorda che anche i commercianti al minuto e i soggetti assimilati, di cui all’art. 22 D.P.R. 633/72, sebbene tenuti a certificare i corrispettivi mediante rilascio di scontrino e/o di ricevuta fiscale, dovranno emettere fattura in formato elettronico, a partire da gennaio prossimo, se richiesta dal cliente e al momento di effettuazione dell’operazione.

 

Minimi e forfettari: fuori dall’obbligo di conservazione elettronica ultima modifica: 2018-11-27T06:01:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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