Il D.L. n.133/2013, in vigore dal 30 Novembre scorso, sancisce la cancellazione della seconda rata Imu dovuta su abitazioni principali e relative pertinenze (con esclusione di quelle iscritte in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9), nonchè sui fabbricati rurali e i terreni agricoli per la parte destinata alla coltivazione. L’ambito oggettivo di esenzione, tuttavia, non è riferito a tutti i Comuni sul territorio nazionale, il provvedimento prevede infatti che i cittadini residenti in un Comune che abbia alzato le aliquote rispetto al 2012 debbano pagare (entro il 16 gennaio 2014) il 40% della differenza tra l’importo dovuto in base all’aliquota base e il maggior importo deliberato dall’ente. Ma come si procede nel calcolo della mini imposta? Preliminarmente il contribuente deve verificare se l’abitazione principale sia o meno ubicata in un Comune che ha deliberato (o confermato) un’aliquota relativa all’abitazione principale superiore a quella standard del 4 per mille. Nel caso in cui la verifica fornisca un esito positivo, il contribuente dovrà versare un’integrazione del tributo relativo alla prima casa entro la nuova scadenza del 16 gennaio 2014. La somma da versare dovrà essere determinata: calcolando innanzitutto l’Imu 2013 mediante l’applicazione delle aliquote deliberate e le relative detrazioni di imposta (quella base di 200 euro e le ulteriori). Da questo importo dovrà essere sottratta l’Imu teorica dovuta all’applicazione dell’aliquota standard del 4 per mille al netto delle relative detrazioni. Il 40% della differenza rappresenta la quota del tributo (relativo all’abitazione principale) effettivamente a carico del possessore dell’immobile. I Comuni hanno a disposizione più tempo per pubblicare sul proprio sito i regolamenti aventi ad oggetto le nuove aliquote deliberate. Nel testo finale del D.L. n.133/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è stata prevista alcuna variazione della scadenza. Quindi il termine di pubblicazione è rimasto quello originario del 9 dicembre prossimo per conoscere con esattezza le aliquote deliberate da ciascun Comune.
Mini-Imu per le abitazioni principali
Mini-Imu per le abitazioni principali ultima modifica: 2013-12-02T18:00:32+01:00 da