Meccanismo operativo dello split payment

La circ.9 febbraio 2015, n.1/E afferma che lo split payment vuole contrastare l’evasione e le frodi nell’ambito dell’Iva poichè mira a garantire, da un alto, l’erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi. Nei suoi lineamenti essenziali, il meccanismo è semplice, poichè, in deroga alla normale tecnica di applicazione dell’imposta, va osservata la seguente procedura: a) il cedente o prestatore deve emettere la fattura secondo quanto è indicato nell’art.21, ma incassa soltanto il corrispettivo (per cui esclude l’Iva addebitata nella liquidazione periodica); b) l’ente destinatario della fattura versa la fornitore il solo corrispettivo poichè l’imposta deve essere versata all’Erario; va precisato che l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Secondo la nuova disciplina, per le operazioni che ne sono interessate l’Iva è esigibile “al momento del pagamento dei corrispettivi”, disposizione che si applica su tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa. Chi emette la fattura deve effettuare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Il fornitore prima di emettere la fattura deve svolgere un’attività investigativa per verificare se l’ente rientri o meno nella disciplina dello split payment, anche consultando la pagina IPA. Sembra, a parere del sottoscritto, più logico che l’ente pubblico, prima di effettuare l’acquisto, debba segnalare se l’operazione rientra nel regime di scissione dei pagamenti, in quanto è obbligato, anche in assenza dell’esplicita indicazione effettuata dal cedente o prestatore (scissione dei pagamenti) ad eseguire lo sdoppiamento del pagamento, essendo l’unico soggetto cui viene irrogata la sanzione per l’omesso o ritardato versamento dell’Iva. La stessa circolare sopra richiamata ha precisato che sono escluse dalla norma le operazioni effettuate nei confronti delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale o di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi. Pertanto si potrebbe avere la seguente situazione: il cedente emette fattura senza indicazione “scissione dei pagamenti” ad un’azienda speciale (esente dallo split payment); l’ente a posteriori decide di destinare l’acquisto effettuato alla sfera istituzionale (soggetta al meccanismo dello split payment), sovvertendo la condizione originaria. Conseguenze: l’omessa indicazione di “scissione dei pagamenti”non comporta alcuna violazione per il cedente, poichè il soggetto obbligato ad effettuare l’operazione di split payment è soltanto l’ente; qualora l’acquisto sia stato effettuato dall’azienda speciale, ma l’ente abbia corrisposto il solo corrispettivo, senza l’importo dell’Iva che sarà versata da quest’ultimo, tale versamento eseguito andrà indicato nella dichiarazione annuale del fornitore.

 

 

 

Meccanismo operativo dello split payment ultima modifica: 2015-03-19T18:30:45+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo