Mancata ricezione della fattura e impossibilità alla detrazione dell’imposta

La restrizione dei termini che riguardano la registrazione delle fatture di acquisto e soprattutto l’esercizio del diritto alla detrazione creeeranno non poche difficoltà soprattutto nella gestione amministrativo-contabile delle fatture “a cavallo d’anno”. Non esiste coordinamento tra le disposizioni degli artt.19 e 25 del DPR 633/72 in quanto la prima fissa un termine per l’esercizio del diritto alla detrazione correlato alla dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto tale diritto, la seconda stabilisce la scadenza per la registrazione collegandola al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di “ricezione” che potrebbe essere maggiore rispetto al periodo in cui il soggetto ha la possibilità di poter procedere con  la detrazione o addirittura può essere impossibilitato ad effettuarla. La mancanza di coordinamento risulta evidente nell’ipotesi di regolarizzazione in caso di mancata ricezione della fattura da parte del fornitore. Il cessionario che non ha ricevuto al fattura entro 4 mesi dall’operazione, dovrebbe presentare all’ufficio di competenza, previo pagamento dell’imposta, entro 30 giorni, un documento in duplice esemplare dal quale risultano le indicazioni prescritte in tema di fatturazione delle operazioni. Nel caso di fatture relative ad operazioni effettuate negli ultimi giorni di dicembre, i quattro mesi scadrebbero in prossimità della scadenza ultima per l’esercizio della detrazione (30 aprile dell’anno successivo) e considerata l’impossibilità di provvedere ad emettere l’autofattura necessaria per la regolarizzazione prima del decorso del termine, sarebbe in molti casi impossibile esercitare il diritto alla detrazione nell’ipotesi di mancata ricezione del documento. Il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel quale ricorrono contestualmente due requisiti: la cessione dei beni o la prestazione di servizi ha avuto luogo e il cedente/cessionario è in possesso della fattura o documento equivalente.

Mancata ricezione della fattura e impossibilità alla detrazione dell’imposta ultima modifica: 2017-10-31T06:05:57+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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