In caso di proroga anche tacita del contratto di locazione, l’opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell’imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dal momento della proroga , tramite la presentazione del modello RLI per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi. Qualora il termine di 30 giorni entro il quale esercitare l’opzione non sia rispettato e il contribuente presenti il modello RLI, con opzione per la cedolare secca oltre la scadenza per il pagamento dell’imposta di registro annuale, non gli è possibile applicare la cedolare secca per l’annualità in relazione alla quale l’opzione è stata esercitata tardivamente; in tal caso, può accedere al regime opzionale solo per l’annualità successiva. E’ però possibile regolarizzare l’omissione della della comunicazione utilizzando la remissione in bonis, a condizione che il contribuente non abbia versato l’imposta di registro prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca : va effettuata la comunicazione omessa e versata, tramite modello F24, la sanzione di € 258 (codice tributo 8114) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Mancata opzione per la cedolare secca
Mancata opzione per la cedolare secca ultima modifica: 2015-04-01T19:41:40+02:00 da