Mancata opzione per la cedolare secca

In caso di proroga anche tacita del contratto di locazione, l’opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell’imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dal momento della proroga , tramite la presentazione del modello RLI per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi. Qualora il termine di 30 giorni entro il quale esercitare l’opzione non sia rispettato e il contribuente presenti il modello RLI, con opzione per la cedolare secca oltre la scadenza per il pagamento dell’imposta di registro annuale, non gli è possibile applicare la cedolare secca per l’annualità in relazione alla quale l’opzione è stata esercitata tardivamente; in tal caso, può accedere al regime opzionale solo per l’annualità successiva. E’ però possibile regolarizzare l’omissione della della comunicazione utilizzando la remissione in bonis, a condizione che il contribuente non abbia versato l’imposta di registro prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca : va effettuata la comunicazione omessa e versata, tramite modello F24, la sanzione di € 258 (codice tributo 8114)  entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Mancata opzione per la cedolare secca ultima modifica: 2015-04-01T19:41:40+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo