L’ordinanza n.2790/2026 della Corte di Cassazione riguarda una società che per più anni consecutivi non aveva superato i parametri di operatività previsti dalla normativa fiscale e, per questo motivo, è stata qualificata dall’Amministrazione come non operativa, con conseguente determinazione del reddito minimo presunto. I giudici di secondo grado hanno considerato le ragioni del contribuente in quanto si è avuta una totale inattività della società, l’assenza di ricavi, il degrado e l’abbandono dei beni aziendali tali da non poter conseguire i ricavi minimi previsti dalla legge e pertanto la presunzione di non operatività era stata considerata superata, perchè la società risultava di fatto improduttiva e non vi erano segnali di un’attività economica effettiva. Al contrario la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che la presunzione di non operatività può essere superata solo se il contribuente dimostra l’esistenza di situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla sua volontà. Non è sufficiente allegare una generica crisi del settore, nè descrivere uno stato di fatto negativo, come l’abbandono o la mancata utilizzazione dei beni, occorre dimostrare che tali circostanze derivano da fattori esterni e inevitabili e che l’imprenditore ha comunque posto in essere comportamenti coerenti con una logica economica, come nel caso di liquidazione ordinata dell’attività. La Corte ritiene che l’imprenditore non abbia predisposto una minima pianificazione aziendale orientata alla continuità dell’attività, anche in una fase di crisi e ritiene che la decisione dei giudici di secondo grado non ha tenuto conto che la gestione dell’attività era priva di un disegno imprenditoriale che non ha permesso il conseguimento di ricavi minimi che potevano essere conseguiti attraverso un comportamento da parte dell’imprenditore tendente ad una scelta gestionale da perseguire.
Mancata disapplicazione della disciplina delle società non operative
Mancata disapplicazione della disciplina delle società non operative ultima modifica: 2026-02-18T06:13:00+01:00 da