L’art.4 del Dl.50/2017 (regime fiscale delle locazioni brevi) stabilisce che per locazioni brevi s’intendono i contratti di locazione di immobile ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attivita’ dell’impresa.direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita’ di intermediazione immobiliare. Orbene, nei Comuni in cui e’stata introdotta l’imposta di soggiorno, estendendola anche a tutte le locazioni brevi per finalita’ turistiche, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi, e’ responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.