Locazione breve: modalità nel dichiarare i relativi redditi conseguiti

L’attività di locazione breve può essere gestita con il regime forfettario. La legge di Bilancio 2026 ha stabilito che può  essere gestita in attività imprenditoriale con il regime delle locazioni brevi almeno tre unità abitative con l’obbligo di essere in possesso di partita Iva. L’attività così gestita comporta ai fini Iva l’emissione di una fattura in formato elettronico e la conseguente registrazione. Le operazioni saranno però esenti in base all’art.10, punto 8 del Dpr.633/72 e l’Iva assolta sugli acquisti non sarà detraibile ai sensi dell’art.19 comma 2 dello stesso decreto. 

Ai fini delle imposte dirette, non si potrà applicare il regime della cedolare secca poichè è riservato ai soggetti che non esercitano un’attività d’impresa, sarà possibile determinare il reddito imponibile, applicando all’ammontare dei ricavi percepiti, ridotti forfettariamente del 15%, i ricavi risultanti dai contratti di locazione non potendo dedurre ulteriori costi eventualmente sostenuti dal contribuente. In alternativa è possibile applicare il regime forfettario disciplinato dalla legge 190 del 2014  in questo caso si dovrà applicare  il coefficiente di redditività del 40%  e cioè dichiarando un reddito imponibile del 40% e sul reddito così determinato si applicherà l’imposta del 15% oppure per le attività definite “nuove” del 5% per i primi cinque anni. Si ricorda infine che la gestione dell’attività di locazione breve in forma imprenditoriale richiede anche l’iscrizione nella gestione previdenziale sempre che il contribuente non sia già iscritto per altre attività esercitate. 

Locazione breve: modalità nel dichiarare i relativi redditi conseguiti ultima modifica: 2026-02-24T06:17:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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