Nell’ambito del regime di cassa, le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nel 2017, se ricevute entro il 31 dicembre, devono essere registrate entro il predetto anno e quindi non possono slittare nel 2018 ai fini della deducibilità del costo.
Se, invece, una fattura la cui operazione sia stata effettuata ai fini dell’Iva nel 2017 viene ricevuta nel 2018, viene registrata nel predetto anno e tale registrazione ha effetto anche ai fini della deducibilità della spesa ai fini delle imposte dirette.
Occorre tenere presente due momenti determinati ai fini Iva:
- la detrazione dell’Iva compete soltanto nell’anno di effettuazione dell’operazione (esempio consegna per i beni mobili)
- la registrazione della fattura deve avvenire comunque entro il termine della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Adottando la contabilità elettronica si può usufruire del termine di sessanta giorni per registrare la fattura, ma comunque l’annotazione deve ricadere nell’anno in cui è stata ricevuta.
Il termine per la registrazione delle fatture produce effetti anche ai fini della determinazione del reddito dei contribuenti in contabilità semplificata, qualora questi soggetti optino per il metodo delle registrazioni ai fini Iva.
Sono pochi i casi in cui una fattura di acquisto 2017 possa slittare ai fini della determinazione del reddito nel 2018.
Uno è quello della fattura differita per le consegne di beni mobili avvenute nel mese di dicembre 2017, la quale viene emessa entro il 15 gennaio 2018. Questo acquisto genera Iva detraibile nel 2017 e spesa deducibile nel 2018.
Oltre a questo caso si può solo contare sul disguido postale, nel senso che una fattura spedita in dicembre venga ricevuta dal destinatario in gennaio, ma occorre darne prova.
Per chi adotterà la scelta del metodo della registrazione ai fini dell’Iva, la presunzione di pagamento riguarda soltanto le operazioni derivanti si fini dell’Iva. La circolare n.11/2017 precisa che resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva che devono essere registrate entro sessanta giorni dal momento del pagamento; queste spese si deducono secondo il criterio di cassa. Invece i componenti negativi che non concorrono a formare il reddito secondo il criterio di cassa (ammortamenti, costo del personale dipendente, eccetera) devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sorge il problema delle rimanenze deducibili soltanto nel 2017, la soluzione sarebbe di congelare le rimanenze iniziali 2017 senza dedurle e utilizzarle quando si verifica o il passaggio alla contabilità ordinaria o alla cessazione dell’attività.