Liquidazione della società di persone
A differenza delle società di capitali, le società di persone non sono obbligate a osservare una formale procedura di liquidazione al fine di cessare l’attività d’impresa. In alternativa alla procedura di liquidazione legale ex articoli 2275 -2283 c.c. i soci di una società di persone, possono prevedere nell’atto costitutivo o mediante accordi, modalità ad hoc al fine di realizzare la fase liquidatoria.
Dichiarazione dei redditi e IRAP della società in liquidazione
Al fini dichiarativi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le società di persone (e i soggetti a essi equiparati ex art.5 del TUIR) che non hanno eseguito l’iter formale di liquidazione devono osservare i termini di presentazione ordinari. Le dichiarazioni dei redditi e e la dichiarazione IRAP della società in liquidazione relative al periodo d’imposta di cessazione devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Quindi una s.n.c. cessata il 28 ottobre 2015 e non ha utilizzato la procedura di liquidazione legale deve trasmettere, entro il 30 settembre, in via telematica le dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione IRAP della società in liquidazione, relative al periodo ante cessazione in forma separata utilizzando, rispettivamente, i modelli UNICO SP e IRAP.
Nel caso di liquidazione legale della società sarebbe diverso. In tale ipotesi, le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette del periodo ante liquidazione dovevano essere presentate in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di scioglimento. Riprendendo i dati dell’esempio, la scadenza doveva essere il 31 luglio 2016.
La società deve utilizzare i vecchi modelli UNICO SP 2015 e IRAP 2015 per dichiarare il periodo “ante liquidazione” lo stesso, a seguito della messa in liquidazione nel corso dell’anno, è considerato come un periodo d’imposta infrannuale (chiuso prima del 31 dicembre), stesso discorso in caso di cessazione senza liquidazione che intervenga prima del 31 dicembre.
In caso di liquidazione legale, il contribuente deve dichiarare il periodo “post liquidazione” osservando i termini ordinari di presentazione, esclusivamente in via telematica, utilizzando i nuovi modelli UNICO e IRAP se il periodo d’imposta chiude il 31 dicembre.
Tali modalità si applicano anche per le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ad ogni periodo d’imposta successivo, qualora la liquidazione si prolungasse per più anni.
Dichiarazione IVA della società in liquidazione
Ai fini Iva, la liquidazione volontaria non costituisce cessazione dell’attività, né causa di frazionamento del periodo d’imposta. Il contribuente deve quindi trasmettere la dichiarazione Iva, nel caso di messa in liquidazione della società di persone, in via telematica, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
In caso di cessazione senza liquidazione, tale dichiarazione può essere presentata in forma unificata con il modello Unico SP a condizione che la cessazione dell’attività sociale coincida con il 31 dicembre (diversamente, si avrebbe un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che impedisce la dichiarazione unificata).
Nel caso della s.n.c. cessata il 28 ottobre 2015, occorre presentare obbligatoriamente in forma separata la dichiarazione Iva relativa all’anno 2015 entro il 30 settembre 2016.
Qualora la liquidazione si protragga nel 2016, la dichiarazione IVA dovrà essere presentata esclusivamente in forma separata entro il 28 febbraio 2017, in quanto a decorrere dal periodo d’imposta 2016, la presentazione della dichiarazione IVA potrà avvenire solo in forma autonoma.
Società di persone cessato attività 31.12.15 con comunicazione inps inail in stessa data è stata fatta dichiarazione dei redditi nel 2016 per redditi 2015 ma non cancellata alla camera di commercio e all’IVA perchè a gennaio viene messa in liquidazione per cessioni cespiti come mi comporto quest’anno per dichiarare la plusvalenza della vendita dei cespiti. Fatta dichiarazione iva per tali vendite per 2016
Buongiorno, se ha realizzato plusvalenza dalla vendita dei beni ai soci, determinata sulla base della differenza tra valore normale del bene assegnato e costo fiscalmente riconosciuto, dovra’ essere tassata secondo il regime speciale previsto dall’art.1 co.116 della legge n.208/2015 che opera sia sul fronte dell’aliquota d’ imposta che sulla base imponibile prevedendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’irap in misura pari all’8%.
Nel caso di societa’ non operativa sussistente per almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti l’assegnazione o la cessione ai soci assoggetta la plusvalenza ad un’aliquota del 10,50% in luogo di quella dell’8%. Il modello da utilizzare per la dichiarazione e’ Redditi SP 2016, individuando il quadro relativo per la determinazione e tassazione della plusvalenza.