Divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro e in valuta estera tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro garantisce la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia. Con le parole soggetti diversi ci si riferisce a entità giuridiche distinte (esempio trasferimento tra due società o tra il socio e la società di cui questi fa parte).
Non si configura invece, un trasferimento tra soggetti diversi nel caso di prelievo e versamento in banca di denaro contante.
Il divieto riguarda importi complessivamente pari o superiore a 3.000 euro a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento ovvero cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento.
Resta ferma peraltro la possibilità di pagare parte dell’importo in contanti e parte con strumenti tracciabili in modo da rispettare i limiti normativi. I libretti al portatore esistenti al 4 luglio 2017 in circolazione non possono essere trasferiti; la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è allineata a quella dei contanti.