Lettere di compliance ai soggetti in contabilità semplificata

In questi giorni l’agenzia delle Entrate sta notificando ai contribuenti che esercitano attività d’impresa dei questionari (articoli 51 del Dpr 633/72 e 32 del Dpr 600/73), che richiedono di fornire spiegazioni in merito a due possibili incongruenze: un ammontare dei ricavi dichiarati inferiore alle entrate bancarie e un importo dei costi indicati in dichiarazione dei redditi superiore alle fatture elettroniche rilevate dal SdI. L’obiettivo è evidente: scovare eventuali redditi non dichiarati e individuare costi fittizi che abbiano indebitamente ridotto l’imponibile.

Il termine per rispondere è quello di 15 giorni e le conseguenze di una mancata risposta potrebbero essere gravi. Oltre alla sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro, si rischia un accertamento con determinazione induttiva del reddito.

In questo periodo si deve tenere conto della sospensione feriale che si applica anche ai questionari come quello di cui si discute (articolo 37, comma 11-bis, Dl 223/2006), con esclusione delle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica. Pertanto, ad esempio, in caso di questionario notificato nel corso del mese di agosto, i 15 giorni per rispondere decorreranno dal 5 settembre prossimo. Invece, in caso di questionario notificato a luglio con scadenza del quindicesimo giorno in agosto, occorrerà sospendere il conteggio dei 15 giorni nel periodo 1 agosto-4 settembre.

Il questionario è rivolto prevalentemente ai contribuenti che operano in regime di contabilità semplificata, per i quali vige il principio di cassa (articolo 18 del Dpr 600/73). Le richieste dell’agenzia delle Entrate considerano due profili, uno riguardante il dato delle entrate bancarie e l’altro concernente i costi.

Con riguardo al primo dei due aspetti, il Fisco confronta i ricavi dell’anno con le entrate bancarie.

I controlli sono effettuati nell’ambito delle attività di analisi del rischio, utilizzando le informazioni contenute nell’Archivio rapporti finanziari, integrate con gli altri elementi presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, (articolo 1, comma 682, legge 160/2019).

Sul piano finanziario, occorre tener conto che sul conto corrente entrano non solo i ricavi ma anche l’Iva sulle fatture emesse. In altri termini, a fronte di una fattura di 100, oltre Iva di 22, si ha un’entrata bancaria pari a 122. Se si confrontano 100 di ricavi ed entrate finanziarie per 122 potrebbe emergere un’anomalia, che in realtà non esiste. Inoltre, dal momento in cui vengono conteggiate solo tutte le voci di entrata nei conti correnti, in presenza di un’impresa che abbia una pluralità di rapporti bancari, magari anche con diverse banche, vengono rilevati come incassi anche meri giroconti bancari.

Si pensi al seguente esempio: il contribuente detiene tre conti correnti intestati all’impresa e riceve un saldo fattura sul conto A, pari a 100. Successivamente effettua un giroconto di 100 dal conto A al conto B e, ancora dopo, effettua un ulteriore giroconto di 100 dal conto B al conto C. Nel questionario fiscale le entrate bancarie ammontano a 300 a fronte di un’unica fattura incassata di 100, rilevando anche in questo caso un’anomalia.

In altre parole, il rischio è che i passaggi da un conto all’altro come giroconto sono conteggiati tutti come entrate e non come spostamento di liquidità da una parte all’altra. Con riferimento invece ai costi, invece, va ricordato che nel 2021 non sussisteva l’obbligo della fattura elettronica per i soggetti forfettari e, pertanto, con ogni probabilità i costi non risultanti dal SdI saranno da ricercare tra le fatture cartacee emesse da tali soggetti, tra le prestazioni occasionali di lavoro autonomo e tra le eventuali ulteriori spese residuali derivanti da costi non elettronici (ad esempio, affitti pagati a privati, assicurazioni).

 

 

 

Lettere di compliance ai soggetti in contabilità semplificata ultima modifica: 2026-08-10T06:14:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo