Nel nuovo diritto della crisi è l’esdebitazione la chiave di volta del sistema dello statuto del debitore civile e dell’imprenditore sotto soglia. È infatti la necessità di consentire anche al debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale di ambire alla liberazione dai debiti pregressi che ha spinto il legislatore a pensare anche per questi soggetti un sistema di regole che consenta la definitiva liberazione dalle pretese dei creditori.
Il codice della crisi, infatti, utilizzando e innovando strumenti già presenti nella legge 3/2012 unitamente agli approdi della giurisprudenza ha previsto, anche per il debitore sovraindebitato in uscita dalla procedura di liquidazione controllata, l’applicazione dell’istituto della esdebitazione.
L’accesso all’istituto, verificate le condizioni, consiste nella liberazione dai debiti pregressi e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura.
Affinché possa ambire alla liberazione dai residui debiti è necessario che il debitore:
non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa (salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione);
non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Sono invece esclusi dalla procedura:
gli obblighi di mantenimento e alimentari;
i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Restano intatti i diritti dei creditori vantati nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore nonché i coobbligati in via di regresso.
L’esdebitazione, oltre che come conseguenza della liquidazione controllata, può essere perseguita anche in via autonoma con l’utilizzo del procedimento previsto dall’articolo 283 del Codice della crisi per il cosiddetto sovraindebitato incapiente. È infatti previsto che il debitore persona fisica possa accedere all’esdebitazione per una sola volta, purché risulti meritevole, anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
L’esdebitazione è concessa con decreto del giudice previa assunzione delle informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, anche l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
Nel decreto devono essere indicate modalità e termini entro i quali il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze.
Ai fini pubblicitari è previsto che il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista venga pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del ministero della Giustizia.