Il divieto di detrazione dell’IVA in ragione dell’intervenuta decadenza, nella legislazione italiana, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, è conforme ai princìpi comunitari di equivalenza e di effettività; tale divieto, inoltre, opera anche nel caso in cui il contribuente abbia violato gli obblighi formali previsti dalla normativa ai fini dell’esercizio della detrazione se risulta dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, che gli inadempimenti rispondono ad un intento fraudolento o abusivo.
Con queste conclusioni, rese dalla Corte di giustizia nella sentenza del 28 luglio 2016, è stato risolto il caso, sollevato dal Tribunale di Treviso, relativo alla compatibilità, sul piano comunitario, degli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, il termine (biennale) di decadenza per l’esercizio della detrazione e il requisito della registrazione delle fatture d’acquisto ai fini del recupero della relativa imposta.
Nella fattispecie considerata, ai fini dell’applicazione della sanzione penale prevista dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000 per l’ipotesi di omessa dichiarazione IVA annuale, il giudice del rinvio ha ritenuto che l’imposta evasa sia quella risultante dalle fatture emesse, che nella specie deve essere determinata senza tenere conto dell’imposta pagata a monte in quanto tale possibilità presuppone che la detrazione sia esercitata in sede di dichiarazione annuale e solo rispetto alle fatture annotate nel registro degli acquisti.
Legittimo il criterio per l’indetraibilità IVA ultima modifica: 2016-08-16T06:07:39+02:00 da