L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni riguardanti l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi, per le società che operano nel settore della distribuzione del carburante, previsto a partire dal 1° luglio 2018, finalizzato al contrasto alle frodi per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motore.
Attualmente l’art.2 del Dlgs.127/2015 prescrive l’obbligo di invio dei corrispettivi esclusivamente per i gestori di apparecchi automatici a condizione che questi ultimi presentino specifiche caratteristiche.
L’ambito di applicazione della norma riguarda la sola vendita di carburante escludendo i servizi di lavaggio auto eventualmente prestati dal medesimo impianto di distribuzione.
Se il servizio di lavaggio auto fosse erogato mediante apparecchiature che rientrano nella definizione di distributore automatico (servizio di lavaggio a gettone) si rientrerebbe nell’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri anche di questa attività connessa.
Si ricorda che per i distributori automatici l’obbligo di invio è stato introdotto con decorrenza dal 1°aprile 2017 ovvero dal 1° gennaio 2018 a seconda dell caratteristiche degli apparecchi. Per gli impianti di distribuzione, invece, limitatamente alle cessioni di carburanti, l’obbligo decorre dal prossimo 1°luglio.
Inoltre a partire dalla stessa data diventa obbligatoria la fattura elettronica per i benzinai, quando il cliente rifornisce il veicolo che utilizza per la propria attività.