Il comma 12 dell’art.1 della L.205/2017 (legge di bilancio 2018), ha introdotto una nuova detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche volta a incentivare le opere eseguite su giardini, balconi, pensili, terrazze private.
Nello specifico, le nuove disposizioni prevedono che per l’anno 2018 spetti una detrazione Irpef pari al 36% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti fino ad un’ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Si evidenzia che a differenza del bonus mobili tale agevolazione non è legata a una ristrutturazione edilizia.
La detrazione IRPEF del 36% spetta per i seguenti interventi:
- la sistemazione a verde di arre scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati. Inoltre è possibile fruire della detrazione IRPEF anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
Sotto il profilo oggettivo, non è chiaro se possono considerarsi agevolati anche gli acquisti di piante da balcone.
Per superare il dubbio interpretativo, la relazione tecnica della legge di Bilancio ha chiarito che il bonus si rivolge a interventi straordinari di sistemazione a verde e pertanto l’opera per essere agevolabile deve comportare la realizzazione di un intero giardino oppure un rifacimento completo dello stesso. Ne deriva che gli acquisti di piante da balcone rientrano nel bonus verde solo se sostenuti nell’ambito di un intervento più ampio. che riguarda l’intero parco del fabbricato abitativo.
Inoltre si applicano le disposizioni del bonus verde anche se l’intervento è realizzato su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciali. in questo caso la detrazione spettante è ridotta al 50%.
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale è stato realizzato l’intervento la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.