Legge di bilancio 2018: mini-voluntary disclosure

La legge di conversione del DL.148/2017 introduce una sorta di mini-voluntary disclosure avente un ambito di applicazione circoscritto. Sarà infatti possibile regolarizzare le violazioni relative al quadro RW per somme su conti o libretti derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti all’estero e/o dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della mini-voluntary disclosure i soggetti:

  • residenti fiscali in Italia, ovvero i loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
  • oppure che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.

Tipologie di redditi sanabili

L’ambito di applicazione della mini-voluntary disclosure è circoscritto ai redditi prodotti all’estero di cui all’art.6 comma 1 lett. c) e d) del TUIR, ossia i redditi di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo. Tuttavia, per espressa previsione normativa, il regime è  esteso anche alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

Versamento del 3% e presentazione dell’istanza di adesione

Ai fini della regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all’estero, occorre provvedere al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi. Nonostante la disposizione non preveda un richiamo esplicito al riguardo, sia auspica che il versamento del 3% comprenda anche le eventuali IVIE e IVAFE dovute.

L’istanza per l’adesione alla procedura deve essere presentata entro il 31.07.2018. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 30.09.2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall’art.17 del DLgs.9.7.97 n.241. Tuttavia, sarà possibile ripartire il versamento in tre rate mensili consecutive di pari importo, effettuando il pagamento della prima rata entro il 30.09.2018.

La procedura di regolarizzazione si perfeziona dal momento del versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata.

Proroga dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni  

In deroga alla L.27.7.2000 n.212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dall’1.1.2018 sono fissati al 30.06.2020 per le sole attività oggetto della mini-voluntary disclosure in argomento.

Disposizione attuative

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in esame.

 

Legge di bilancio 2018: mini-voluntary disclosure ultima modifica: 2018-01-16T06:05:02+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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