La riformulazione del trattamento contabile, e di conseguenza, quello fiscale dei beni detenuti in leasing dovrebbe essere inserita nella delega fiscale.
La legge 124/2017 sulla concorrenza ha disciplinato il contratto di leasing finanziario che trova una propria definizione e la relativa disciplina giuridica.
Il leasing è il contratto con il quale l’utilizzatore del bene ottiene la detenzione dello stesso per un dato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto, con diritto alla scadenza di acquistarne la proprietà a un prezzo prestabilito. Inoltre, è precisato che l’utilizzatore assume tutti i rischi che derivano dalla gestione del bene.
Pertanto il legislatore dovrebbe rivedere le norme in materia di redazione del bilancio, prevedendo l’iscrizione dei beni in leasing (finanziario) nello stato patrimoniale dell’utilizzatore che assume i rischi derivanti dall’utilizzo del bene, risolvendo così anche i problemi fiscali conseguenza dell’attuale metodologia di contabilizzazione: il trattamento contabile e fiscale (per derivazione) seguirebbe le norme relative ai beni di proprietà, come già avviene per le imprese che applicano gli Ias/Ifrs.
Da notare che per gli enti locali il decreto 118/2011 prevede l’iscrizione nello stato patrimoniale dei beni che entrano nella disponibilità dell’ente a seguito di un’operazione di leasing finanziario che si considerano acquisiti al patrimonio dell’amministrazione pubblica alla data della consegna e sono rappresentati con apposite voci per evidenziare che trattasi di beni non ancora di proprietà dell’ente.
Nei principali Paesi comunitari i beni in leasing (finanziario) sono iscritti nell’attivo e nel passivo è iscritto il debito: l’ammortamento avviene in modo analogo ai beni di proprietà. In Italia il problema non è tanto la mancata iscrizione dei beni nell’attivo dello stato patrimoniale, ma la mancata iscrizione dei debiti relativi ai canoni residui: è vero che le informazioni sugli effetti che sarebbero prodotti ove i contratti di locazione finanziaria fossero contabilizzati con il metodo finanziario si trovano nella nota integrativa (articolo 2427, n. 22, del Codice civile), che è parte integrante del bilancio, ma il lettore deve ricostruire l’indebitamento in via extracontabile (con errori anche nel conteggio della posizione finanziaria netta).
La metodologia attuale crea disparità di trattamento fra imprese che acquisiscono beni strumentali finanziando l’acquisto tramite mutui/finanziamenti e imprese che acquisiscono i medesimi beni in leasing: inoltre sono esonerate le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese, generando così una carenza informativa.