Continua l’approfondimento delle novità fiscali introdotte dalla legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014). Questa settimana si affrontano le nuove regole che si applicano nel 2014 alle modifiche all’Imu e sull’istituzione della nuova imposta comunale IUC. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina IMU si segnala innanzitutto l’abolizione per il 2014 dell’ imposta sull’abitazione principale. Inoltre, è riferito al 2013 il pagamento della Mini-IMU, in scadenza il 24 gennaio 2014, calcolata sul 40% dell’imposta scaturente dall’aumento delle aliquote da parte dei Comuni per l’anno 2013. Un ulteriore intervento per alleggerire l’imposizione sulle attività agricole consiste nell’esenzione, sempre a partire dal 2014, dell’imposta sui fabbricati rurali a uso strumentale. E’ prevista la deducibilità – seppure parziale- dell’IMU dal reddito d’impresa e dal lavoro autonomo nella misura del 30% per il periodo in corso al 31/12/2013; 20% per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2014. Un intervento sfavorevole per i contribuenti consiste nel “ritorno” della tassazione ai fini Irpef della ricchezza immobiliare. Dopo un iniziale accorpamento dei tributi a favore dell’Imu, viene prevista la tassazione Irpef delle rendite catastali degli immobili sfitti, anche se nella misura ridotta del 50%. I contribuenti devono indicare, nella dichiarazione dei redditi, il reddito prodotto dagli immobili non solo nel caso in cui siano locati ( o esenti dall’Imu) ma anche nel caso in cui siano semplicemente tenuti a disposizione, con conseguente tassazione (anche se parziale) sulla base della rendita catastale. Inoltre la legge di stabilità ha previsto l’istituzione della IUC ovvero l’imposta che accorpa l’IMU e la componente riferita ai servizi comunali che si articola: nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nel tributo della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
TASI è l’acronimo di Tassa servizi indivisibili comunali, intendendo per tali la manutenzione delle strade delle nostre città, la fognatura e l’acquedotto pubblico fino all’illuminazione. A pagare la TASI sono tutti i contribuenti, i proprietari di immobili ma anche gli inquilini in caso di immobile dato in locazione. Il calcolo dell’imposta avviene avendo come base imponibile quella prevista per l’IMU. L’aliquota minima della TASI da applicare per le abitazioni principali è del 2,5 per mille e del 10,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale. Per il 2014 il Governo ha deciso di lasciare facoltà ai Comuni di decidere l’aumento delle aliquote TASI fino a un massimo dello 0,8 per mille in più da dividere, sempre a discrezione dei Comuni stessi, tra TASI e IMU, con la conseguenza che se l’IMU sulla prima casa, che non sia di lusso però, è stata abolita in via definitiva da quest’anno, gli aumenti saranno soprattutto sulla TASI prima casa o sull’IMU seconda casa. Dal 2015 in avanti sulla prima casa la TASI potrebbe essere teoricamente dovuta nella misura del 6 per mille. In alcuni casi la TASI può essere a carico sia del proprietario, ma anche dell’utilizzatore dell’immobile. Tale circostanza si verifica, ad esempio, qualora il fabbricato sia stato concesso in locazione per un periodo superiore a sei mesi. La legge di stabilità prevede che una parte della TASI sia pagata dal locatario nell’ambito di una misura compresa tra il 10% e il 30%. La misura sarà stabilita dal Comune con proprio regolamento comunale. La somiglianza tra TASI e IMU si desume anche dalla soluzione scelta per gli immobili utilizzati in base ad un contratto di locazione finanziaria. Come previsto in passato ai fini dell’ICI, in caso di locazione finanziaria il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, cioè fino alla riconsegna del bene al locatore, dimostrata dal verbale di consegna.
La tassa sui rifiuti (TARI), una delle tre voci che compongono l’imposta unica comunale (IUC) è destinata a finanziare i costi di servizio, di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le disposizioni in materia TARI sono in vigore dal 1° gennaio 2014 con la stessa decorrenza è stata abrogata la TARES, conservando, in buona parte, l’impostazione normativa. Ai fini della determinazione della superficie imponibile si segue lo stesso procedimento previsto per la TARES, con determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80% di quella catastale. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili. Fino all’attuazione di questa disposizione le superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla TARI saranno quelle dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.