Le nuove regole degli avvisi bonari

Le comunicazioni di irregolarità, anche note come “avvisi bonari”, sono regolamentate dall’art. 36-bis del d.P.R. n.600/73 (per le imposte dirette) e dall’art. 54-bis del d.P.R. n.633/72 (per l’IVA). Il D.Lgs. n.159/2015 ha riformato il sistema di riscossione delle imposte, intervenendo – tra gli altri – sulle regole di funzionamento delle comunicazioni di irregolarità emesse da parte dell’Agenzia delle entrate relativamente alle dichiarazioni tributarie (redditi, IVA, IRAP, ecc.).A seguito della ricezione dell’avviso bonario si possono verificare, essenzialmente, due scenari, fermo restando che l’emissione della comunicazione di irregolarità impedisce al contribuente la possibilità di ricorrere al (più vantaggioso) ravvedimento operoso (adempimento spontaneo non preceduto da alcuna “segnalazione” da parte dell’Agenzia delle Entrate).  

Laddove si rilevi che vi siano dati e/o elementi non considerati o valutati erroneamente nella comunicazione, il contribuente può – entro i trenta giorni dalla notifica – fornire tutti i chiarimenti del caso all’Amministrazione finanziaria, la quale – in funzione della documentazione fornita e delle spiegazioni riportate – provvederà a rettificare o annullare integralmente l’avviso bonario.In caso, invece, di imposte e/o contributi effettivamente dovuti e non versati, l’interessato potrà regolarizzare la propria posizione, pagando – sempre nel termine di trenta giorni dalla notifica – quanto richiesto nella comunicazione di irregolarità.Il rispetto del termine suddetto consente di usufruire di una sanzione agevolata. Infatti, in caso di liquidazione automatica della dichiarazione (si pensi, ad esempio, al caso degli omessi o tardivi versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi), il pagamento nel termine consente l’applicazione di una riduzione delle sanzioni ad 1/3 (e, quindi, una sanzione pari al 10%).

Ciò premesso, una delle novità apportate del D.Lgs. n.159/2015 riguarda la durata massima ammessa per la rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni di irregolarità. Infatti, nel sistema antecedente al richiamato decreto, la dilazione era possibile, per gli importi fino a € 5.000, sino ad un massimo di 6 rate trimestrali e, per gli importi superiori a € 5.000, sino ad un massimo di 20 rate trimestrali. Le nuove disposizioni concedono, invece, un allungamento del periodo di rateizzazione delle comunicazioni di irregolarità di importo fino a € 5.000, incrementandolo da 6 a 8 rate; resta, invece, invariato il numero massimo di 20 rate trimestrali per gli importi superiori a € 5.000.

In conclusione vale la pensa osservare come la decorrenza della nuove disposizioni sopra descritte non sia, tuttavia, immediata; essa opera, infatti, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2014 (Modello UNICO 2015, salvi i casi di esercizio sociale non coincidente con l’anno solare), per le somme dovute in seguito agli esiti da controlli automatici (“avvisi bonari”), e al 31/12/2013, per le somme dovute in seguito agli esiti da controlli formali (Modello UNICO 2014, salvi i casi di esercizio sociale non coincidente con l’anno solare).

Le nuove regole degli avvisi bonari ultima modifica: 2016-01-26T15:31:29+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo