Il D.Lgs.18 Agosto 2015, n.139 ha previsto diverse novità riguardanti la redazione del bilancio d’esercizio. Le disposizioni di cui al decreto sono entrate in vigore con decorrenza dal 1°gennaio. Esse riguardano, quindi, i bilanci di esercizio riferiti al periodo 1°gennaio 2016-31 dicembre 2016. Dal punto di vista soggettivo le società interessate le società interessate sono le: società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società di persone nei soli casi in cui abbiano come soci illimitatamente responsabili le società (S.p.a.; S.a.p.a.; S.r.l.).
In linea di principio le novità riguardano i bilanci relativi all’esercizio 2016. Ma ora vediamo la differenza tra il bilancio delle piccole e micro imprese e il bilancio delle grandi imprese.
Le piccole imprese sono quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sulla base dei parametri indicati dall’art. 2435-bis del Codice Civile quando nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
-totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4.400,00 euro
-totale delle vendite e delle prestazioni : 8.800,00 euro
-dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
Le predette piccole imprese possono accorpare talune specifiche voci adottando schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico semplificati. Esse sono comunque esonerate dall’obbligo di redazione; del rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione.
Continua ad essere obbligatoria la redazione della nota integrativa facente parte integrante del bilancio di esercizio.
Per i bilanci delle micro imprese l’unico obbligo consiste nella redazione degli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) con i medesimi accorpamenti delle voci previste per le piccole imprese. esse sono comunque esonerate dall’obbligo di redazione della Nota Integrativa, della Relazione sulla gestione e del Rendiconto finanziario.
In dottrina è stata evidenziata l’opportunità di predisporre comunque il Rendiconto finanziario considerata comunque la facoltatività delle semplificazioni previste dall’art.2435-bis del C.C. e la rilevanza informativa di tale documento, specie nei rapporti con gli istituti di credito.
Le micro imprese sono comunque tenute al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese gestito dalla CCIAA. I criteri di valutazione sono molto simili a quelli previsti per le Piccole Imprese.
Nel prossimo articolo, riguardante la seconda parte delle novità del bilancio d’esercizio, mi soffermerò sugli obblighi informativi relativi al bilancio delle grandi imprese