Le locazioni con cedolare secca e il raddebito delle spese

Nel caso di immobile dato in locazione il valore da indicare in dichiarazione, sia che venga applicata la cedolare secca con conseguente calcolo dell’imposta sostitutiva,  sia che non si abbia l’imposizione sostitutiva,  non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento eventualmente incluse nel canone.

Va ricordato che la cedolare secca non prevede decurtazioni forfettarie della base imponibile, mentre per i contratti di locazione senza opzione per l’imposizione sostitutiva è prevista una decurtazione forfettaria del canone del 5%.

A tale regola fanno eccezione le locazioni brevi con cedolare secca. In tal caso, le spese di condominio, luce, acqua, gas ecc. sono da includere nel canone tassato a titolo di cedolare secca. Solo nel caso in cui le spese sono sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore vanno sottratte dal canone di locazione da indicare in dichiarazione.

Inoltre, occorre ricordare che in caso di intervento di un intermediario nel pagamento del contratto di locazione breve, questi deve operare una ritenuta del 21% sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore e la provvigione dovuta all’intermediario concorre alla determinazione del corrispettivo da assoggettare a ritenuta.

Nel caso in cui la base imponibile sia soggetta a cedolare secca si opera una regola particolare che esclude comunque lo scomputo della spese inglobate nel canone solo nel caso in cui, come visto precedentemente, non siano riaddebitate dal locatore o nel caso in cui siano sostenute dal conduttore.

 

Le locazioni con cedolare secca e il raddebito delle spese ultima modifica: 2018-04-28T06:02:22+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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