Il decreto correttivo del Job Act modifica le modalità operative di comunicazione dei dati del prestatore e della prestazione di lavoro accessorio. Oltre ai dati anagrafici o al codice fiscale, gli imprenditori non agricoli e professionisti devono indicare il luogo, il giorno e l’ora d’inizio e di fine della prestazione, i committenti imprenditori agricoli, invece, sono tenuti a comunicare il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. La comunicazione va fatta almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. Nessuna modifica per i committenti non imprenditori o professionisti. Il provvedimento riscrive l’articolo 49 del decreto legislativo n.81 del 2015, sostituendo il comma 3. La nuova procedura registra una modifica in merito ai destinatari, tempi e soprattutto elementi da indicare nella comunicazione. Come destinatario della comunicazione è previsto sia la sede territoriale competente dell’ispettorato del lavoro alla quale occorre inviare, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore.
Lavoro accessorio: modifica alle modalità operative
Lavoro accessorio: modifica alle modalità operative ultima modifica: 2016-10-11T06:05:54+02:00 da