Lavoratori impatriati: allungamento del periodo minimo di residenza all’estero

In tema di lavoratori impatriati, con la risposta a interpello n. 53 del 28 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il periodo minimo di residenza all’estero, ai fini dell’applicazione del nuovo regime è di sette periodi di imposta in quanto c’è coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, non rilevando, a tal fine, la circostanza che prima del rientro in Italia abbia interrotto il rapporto di lavoro dipendente con il suddetto datore di lavoro per svolgere un’attività di lavoro autonomo.

Inoltre la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n.53 di ieri e’ tornata sulla problematica della residenza estera rafforzata per i lavoratori impatriati meglio precisando alcune conclusioni gia’ evidenziate con la risposta n.41/2025.

Per inquadrare il tema va ripresa la norma di riferimento (at.5 comma 1 lett.b) del DLgs.209/2023), secondo cui, se il lavoratore presta l’attivita’ in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale e’ stato impiegato all’estero prima del trasferimento o di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il periodo minimo di residenza estera di tre anni s’incrementa:

  • a sei anni, se il lavoratore non e’ stato in precedenza impiegato in Italia per lo stesso soggetto o per un soggetto del gruppo. 
  • a sette anni, se il lavoratore sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro.

 

Lavoratori impatriati: allungamento del periodo minimo di residenza all’estero ultima modifica: 2025-03-03T06:05:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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