L’attivita’ di lavoro autonomo occasionale rientra tra le attivita’ di lavoro autonomo (art.2222 c.c.) ma non presenta i requisiti della professionalita’ e della prevalenza essendo la prestazione lavorativa svolta a carattere episodico.
Spesso la fattispecie del lavoro autonomo occasionale e’confusa con quella della collaborazione coordinata e continuativa. Rispetto al lavoro parasubordinato pero’, non e’ presente alcun tipo di coordinamento con l’attivita’ del committente manca l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, l’attivita’ e’svolta saltuariamente ed il lavoratore gode della piena autonomia relativa al tempo ed alle modalita’ della prestazione.
I lavoratori autonomi occasionali, a decorrere dal 1^gennaio 2004 sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS qualora il reddito annuo derivante dall’attivita’ risulti superiore a 5.000 euro. Se il lavoratore supera questo limite sorge l’obbligo di pagamento della contribuzione sulla sola quota di reddito eccedente. Per il versamento dei contributi, l’iscrizione deve avvenire a cura del lavoratore, un volta superata la fascia di esenzione, mentre il versamento deve essere effettuato a cura del committente o dei committenti.
Il versamento dei contributi sui compensi eccedenti la fascia di esenzione deve avvenire con le modalita’ previste per i collaboratori coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento degli emolumenti., tramite modello F24.
Il contributo e’per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del committente., ed e’ calcolato applicando l’aliquota vigente, pari al 33,72%. per i non pensionati privi di altre tutele previdenziali.