Il contratto di affittacamere, al pari del contratto di residence, è un contratto atipico, a prestazioni corrispettive e a contenuto misto. In tale rapporto giuridico le parti pattuiscono l’affitto di una camera, con anche erogazione di alcuni determinati servizi.
Nel contratto di alloggio in residence, il soggetto titolare di tale attività risulta essere un imprenditore commerciale, qualifica che, invece, non è mai riferibile al soggetto affittacamere, il quale è sempre un privato.
Un’altra caratteristica fondamentale che contraddistingue i contratti di affittacamere è il requisito della precarietà dei soggiorni, quasi sempre tali soggiorni non superano la settimana.
Con riferimento ai c.d. servizi accessori del contratto di affittacamere, gli stessi sono individuati nella somministrazione dei pasti (quasi sempre solo la prima colazione), nella fornitura della biancheria e del riassetto e ripulitura giornaliera.
Quasi mai l’affittacamere offre anche l’uso della cucina, elemento di distinzione rispetto al classico B&B, ed il lavaggio ed il riassetto delle stoviglie in dotazione.
Nel contratto di affittacamere, non vi è alcuna detenzione qualificata dell’immobile da parte del soggetto utilizzatore, il quale ha solo un mero godimento del bene affittato.
Sotto il profilo amministrativo, anche gli affittacamere sono sottoposti a specifici adempimenti. In particolare, questi ultimi sono tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.