L’attività dell’amministratore di condominio non può essere retribuita tramite i c.d. voucher ossia i buoni di lavoro utilizzati per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, ad oggi abrogato e sostituito dalla disciplina delle prestazioni occasionali ex art. 54 del DL.50/2017 (conv.L. 96/2017).
E’ questo il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro con la nota n.2468 del 12 febbraio 2018. Ad oggi, le tipologie delle prestazioni occasionali e di lavoro accessorio sono finalizzate ad assicurare tutele minime al lavoratore. Per queste ragioni l’attività di amministratore di condominio che al contrario svolge il proprio incarico in modo continuativo ed eterogeneo per poter garantire gli interessi collettivi propri del condominio non è oggettivamente conciliabile con i limiti economici e temporali stabilita dall’art.54-bis. In proposito si ricorda che è prevista la trasformazione del rapporto occasionale e/o accessorio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, a far data dal giorno in cui si realizza il superamento nel corso dell’anno dei seguenti limiti:
- superamento di 2.500 euro, ossia il limite massimo di compensi che il prestatore può ricevere dal medesimo utilizzatore (c.d. limite economico individuale)
- lo impiega per più di 280 ore.