L’amministratore di condominio non può agire contro il parere dell’assemblea

L’amministratore di condominio non può agire contro la volontà espressa dall’assemblea, poiché il suo ruolo principale è quello di eseguire le deliberazioni dei condòmini. 
Esistono tuttavia delle importanti eccezioni di legge in cui l’amministratore ha il dovere e il potere di agire autonomamente, anche se l’assemblea è contraria o non si è espressa. 
Quando l’amministratore deve obbedire all’assemblea
  • Esecuzione delle delibere: L’amministratore è un mandatario dei condòmini e deve applicare quanto deciso nelle riunioni.
  • Revoca del mandato: Se l’amministratore viola ripetutamente le decisioni assembleari, i condòmini possono revocarlo per giusta causa.
  • Risarcimento danni: Il condominio può chiedere i danni all’amministratore che agisce di propria iniziativa senza autorizzazione (salvo urgenze). 
Quando l’amministratore può (e deve) agire da solo
L’articolo 1130 del Codice Civile stabilisce che l’amministratore ha poteri autonomi che non richiedono il voto dell’assemblea:
  • Lavori urgenti: Può ordinare lavori di manutenzione straordinaria se c’è un pericolo imminente per la sicurezza (es. cornicione pericolante). 
  • Riscossione quote: Ha il dovere di agire contro i condòmini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, anche tramite decreto ingiuntivo, senza chiedere il permesso all’assemblea. 
  • Rispetto del regolamento: Deve vigilare sull’osservanza del regolamento di condominio e può citare in giudizio chi lo viola. 
  • Servizi comuni: Deve garantire la manutenzione ordinaria e il funzionamento dei servizi (es. riscaldamento, pulizia, ascensore).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amministratore di condominio non può agire contro il parere dell’assemblea ultima modifica: 2026-08-06T06:05:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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