L’AdE chiarisce la qualificazione di alcune attività

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.9 del 24/02/2026 fa chiarezza sulla qualificazione delle diverse attività, rilevanti ai fini della corretta applicazione dell’imposta. L’articolo 10 del decreto Iva prevede che sono esenti le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ma l’AdE precisa nel documento pubblicato che la professione di osteopata e quella del chiropratico essendo individuate come professioni sanitarie dalla legge 3/2018 (riordino delle professioni sanitarie) ma essendo la loro regolarizzazione in corso di completamento, le rispettive prestazioni non possono essere esenti da Iva, così come non sono esenti le prestazioni del chinesiologo che non è riconosciuto come professionista sanitario e pertanto sono tenuti coloro che esercitano le suddette professioni all’obbligo di emissione della fattura elettronica soggetta ad Iva. Invece le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapia) sono esenti ma questi ultimi sono tenuti ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

 

L’AdE chiarisce la qualificazione di alcune attività ultima modifica: 2026-02-27T06:18:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo