L’altro importante strumento del risanamento, basato sul consenso individuale dei creditori, è quello dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall’art.182-bis della Legge fallimentare. Con tale disciplina la laegge ha voluto parimenti concedere un’esenzione da revocatoria e prevedere la liceità penale per atti, pagamenti e garanzie, ma a fronte di un accordo stipulato da creditori portatori di una percentuale significativa del passivo (almeno il sessanta per cento) e omologato dal tribunale prima della sua esecuzione, allorchè l’impresa è ancora in ristrutturazione. Gli strumenti del piano di risanamento attestato (vedi articolo dell’01/03) e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, tuttavia, differiscono fra loro in modo significativo. Le principali differenze sono le seguenti:
– l’accordo di ristrutturazione è soggetto a pubblicità, il piano attestato non lo è, salvo che il debitore ne chieda la pubblicazione nel registro delle imprese (al fine di ottenere benefici fiscali);
– l’accordo dii ristrutturazione è soggetto ad un vaglio preventivo del tribunale, a differenza del piano attestato, la cui verifica giudiziale è soltanto eventuale e successiva, qualora la crisi non sia stata risolta e degeneri;
-solo l’accordo di ristrutturazione , in presenza di determinate condizioni, consente la protezione del patrimonio in pendenza delle trattative, sotto la supervisione di un giudice;
-solo l’accordo di ristrutturazione, con l’intervento di un giudice, consente l’ottenimento di finanziamenti assoggettati ad una disciplina di favore.
Infine l’accordo di ristrutturazione dei debiti, sia già concluso, sia già nella fase delle trattative con i creditori attestate dal deposito della proposta di accordo, consente di neutralizzare fino alla data dell’omologazione la causa di scioglimento di società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative conseguenti alla perdita del capitale sociale.