La procedura di collaborazione volontaria, per questa seconda edizione della voluntary disclosure, può essere utilizzata:
- sia per far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW (la voluntary internazionale)
- sia per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap, dell’Iva e dei sostituti d’imposta, anche da parte dei contribuenti che non hanno detenuto illegittimamente attività all’estero, anche da parte dei contribuenti che non hanno detenuto illegittimamente attività all’estero (la voluntary nazionale o domestica).
Le due procedure sono totalmente svincolate l’una dall’altra. E’ possibile accedere solo alla voluntary internazionale, oppure solo alla voluntary nazionale, oppure ad entrambe. Inoltre chi si sia già avvalso nella precedente edizione della procedura internazionale, può accedere alla voluntary nazionale e viceversa. Ciò che è vietato è reiterare la stessa tipologia d’istanza.
Per accedere alla procedura di collaborazione volontaria, i contribuenti devono presentare l’istanza di ammissione entro il 31 luglio 2017 e inviare la relazione di accompagnamento contenente le informazioni e la documentazione di supporto entro il 30 settembre 2017. Una delle novità introdotte dal decreto legge 193 del 2016 (il decreto fiscale) è la possibilità per il contribuente di provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo d’imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30 settembre 2017.
I periodi d’imposta regolarizzabili con la procedura si estendono, rispetto alla prima voluntary disclosure, al 2014 e 2015.
Ricordiamo che, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, è possibile calcolare gli stessi applicando la misura percentuale del 5% alvalore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e determinare l’ammontare corrispondente all’imposta da versare, utilizzando l’aliquota del 27%. Questa facoltà è ammessa solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di milioni di euro.
Una novità rispetto alla prima edizione della voluntary consiste nel consentire ai contribuenti di includere nella relazione di accompagnamento da presentare entro il 30 settembre i dati del quadro RW e quelli reddituali relativi al 2016 e alla frazione di periodo d’imposta 2017 antecedente alla presentazione della richiesta di ammissione antecedente alla presentazione della richiesta di ammissione (da effettuare entro il 31 luglio 2017) limitatamente, però, alle sole attività detenute all’estero oggetto della procedura. In tal caso, la norma prevede che i contribuenti provvedano spontaneamente al versamento in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2017 delle imposte, delle eventuali sanzioni -ridotte alle misure stabilite per il ravvedimento operoso – e degli interessi per il 2016 e per la frazione del 2017. Con l’integrazione della relazione di accompagnamento si può evitare di indicare le stesse attività nella dichiarazione dei redditi, con riferimento sia la monitoraggio fiscale sia ai quadri reddituali.
Altra novità prevista per il contribuente dal decreto legge 193 del 2016 è quella di poter autoliquidare le somme dovute (tributi evasi, interessi e sanzioni). Il versamento spontaneo deve essere eseguito entro il 30 settembre 2017 (anche in tre rate mensili, la prima delle quali entro il 30 settembre).