Oramai l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi è alle porte e, in tema di redditi di fabbricati può essere utile mettere in evidenza l’impatto sulla tassazione Irpef degli immobili alla luce delle novità normative che hanno interessato la disciplina dell’ Imu nel corso dell’anno. Come precisato infatti anche nelle istruzioni allla compilazione sia del modello 730/2014 che del modello Unico persone fisiche 2014, in linea generale, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito, mentre nel caso in cui gli immobili risultino locati saranno soggetti sia ad Imu che ad Irpef. Pertanto per una corretta compilazione del quadro B del modello 730/2014 o del quadro RB del modello Unico PF bisogna tener conto delle varie situazioni che si possono determinare. Se per l’anno 2013 l’immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze non ha scontato l’Imu, il relativo reddito (rendita catastale rivalutata del 5% ed eventualmente rapportata alla percentuale e ai giorni di possesso) concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. E’ tuttavia prevista una deduzione di un importo pari all’ ammontare delle rendita catastale rivalutata dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. L’immobile pur concorrendo alla determinazione del reddito complessivo non sarà assoggettato ad Irpef. Per alcune tipologie di abitazioni principali e pertinenze quali: abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 ( abitazioni di lusso); se il comune ha deliberato l’esenzione per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta; abitazioni per le quali risulta dovuta la cosiddetta ” Mini Imu”, i relativi redditi avendo scontato l’Imu non sono soggetti ad Irpef e addizionali. Tale circostanza dovrà essere evidenziata nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Unico persone fisiche 2014 indicando il codice 2 nella colonna 12 “casi particolari IMU”. Infine l’art.1 comma 717 della legge 147/2013 ha introdotto un’ulteriore ipotesi di deroga alla regola generale dell’effetto sostitutivo Imu/Irpef. Tale disposizione normativa, in vigore già per l’anno 2013, comporta che un immobile non locato tenuto a disposizione del contribuente nello stesso comune dove si trova l’abitazione principale ( indipendentemente dalla sua classificazione catastale) concorre sempre alla determinazione del reddito complessivo (nel limite del 50%): per identificare tale situazione nella colonna 12 del quadro B (in caso di 730) o del quadro RB (in caso di modello Unico) “casi particolari Imu” è stato inserito il nuovo codice 3.
La tassazione Irpef degli immobili alla luce delle novità Imu 2013
La tassazione Irpef degli immobili alla luce delle novità Imu 2013 ultima modifica: 2014-05-23T20:26:27+02:00 da