La tassazione dei frontalieri con rientro settimanale

I frontalieri con rientro settimanale sono da sempre soggetti alla tassazione concorrente tra Italia e Svizzera.  In particolare, essi pagano l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro secondo le aliquote ordinarie e sono soggetti alla tassazione ordinaria anche in Italia, con detrazione per quanto gia’ pagato in Svizzera.  Il frontaliere con rientro settimanale, a differenza del nuovo frontaliere con rientro giornaliero, non ha diritto alla franchigia di 10 mila euro.  Ma qualora il frontaliere con rientro settimanale dovesse soggiornare all’estero per almeno183  giorni in un anno, avra’diritto ad essere tassato in Italia sulla base delle cosiddette “retribuzioni convenzionali” (cioe’dei valori salariali forfettari che dipendono dalla categoria di lavoro in base ad apposite tabelle ministeriali che vengono aggiornate ogni anno).

I requisiti per beneficiare di questa tipologia di tassazione sono i seguenti:

  • per l’anno in questione, aver vissuto all’estero per almeno 183 giorni
  • avere un contratto di lavoro che sia pienamente inquadrabile in una delle categorie professionali indicate nelle apposite tabelle ministeriali.

 

La tassazione dei frontalieri con rientro settimanale ultima modifica: 2024-12-14T06:05:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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