Dopo la scadenza del 31 luglio, ecco i nuovi scenari:
- nel caso in cui la domanda sia stata accettata, e il contribuente ha pagato correttamente, sono revocati i piani di rateizzazioni precedenti riferiti a cartelle o avvisi oggetto della definizione.
- se invece non è stata pagata la rata o è stata pagata in ritardo, la definizione non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione.
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, possono essere persi gli effetti della definizione agevolata e può essere preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione.
La definizione agevolata (o rottamazione) degli affidamenti ad Equitalia, introdotta con l’articolo 6 del Dl 193/2016, va idealmente collegata alla confluenza di Equitalia all’interno dell’Agenzia delle Entrate, da attuarsi a partire dal 1°luglio prossimo con l’istituzione dell’ente pubblico “Agenzia delle Entrate-Riscosssione”. Dovrebbe restare l’aggio di riscossione, anche se con differenti modalità di quantificazione, verosimilmente maggiormente agganciate alle spese sostenute per le procedure di recupero. La rottamazione comprende gli affidamenti ad Equitalia effettuati sino al 31 dicembre 2016.
La rottamazione rappresenta una buona opportunità soprattutto per i soggetti che hanno debiti residui con un’elevata componente sanzionatoria. Nei riguardi dei debitori che hanno dilazioni in corso al 24 ottobre 2016 la definizione risulta meno conveniente, perchè occorre pagare tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016.
Occorre porre attenzione al fatto che le dilazioni da rottamazione sono abbastanza ristrette e che è sufficiente un solo giorno di ritardo nel pagamento per perdere tutti i benefici senza poter più dilazionare il debito residuo.
Se si hanno debiti scaduti da tempo è meglio presentare la domanda di definizione agevolata
I vantaggi della definizione agevolata sono i seguenti:
- azzeramento delle sanzioni
- azzeramento interessi di mora.
Restano invece dovuti:
- la sorte capitali;
- gli interessi affidati ad Equitalia (interessi per ritardata iscrizione a ruolo);
- le spese di notifica della cartella per eventuali procedure esecutive,
- l’aggio sulle somme della definizione
Le entrate escluse dalla definizione:
- dazi e accise
- l’Iva all’importazione
- le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato
- le somme da sentenze di concordato della Corte dei Conti
- le sanzioni penali
- le sanzioni diverse da quelle tributarie e da violazioni assistenziali e contributive
- le sanzioni da assunzioni da lavoro in nero
- le sanzioni da ritardato deposito di atti al Registro delle imprese
La domanda di ammissione alla procedura:
deve essere redatta sui moduli approvati da Equitalia, nel modulo bisogna indicare il numero di rate prescelto (max 5 rate) e le entrate che si vogliono definire. E’ possibile definire solo alcune delle partite di debito, il termine di presentazione è il 31 Marzo 2017. Nella domanda di autoliquidazione non c’è l’autoliquidazione ma l’importo da pagare è liquidato dall’ufficio e quindi non si sa al momento della presentazione della domanda gli importi da definire.
I compiti di Equitalia:
- entro il 28 Febbraio informa i debitori degli affidamenti per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento
- entro il 31 Maggio comunica ai debitori l’accoglimento della domanda con l’indicazione delle somme da pagare
- mette a disposizione le informazioni necessarie sul sito o presso gli sportell
Il pagamento:
- la prima o unica rata scade a luglio
- in caso di dilazione, si versa il 24% a luglio; il 23% a settembre e a novembre 2017; il 15% ad aprile e settembre 2018
- si applicano gli interessi di dilazione
- si può pagare con il modulo precompilato di Equitalia oppure con domiciliazione bancaria o presso gli uffici di Equitalia
- non è ammessa la compensazione con eventuali crediti d’imposta
La decadenza:
- i benefici della definizione si perdono se si versa in ritardo anche una sola rata, in tal caso il debito residuo non può più essere rateizzato
- riprendono le azioni di recupero di Equitalia
I rapporti con le procedure in corso:
- in caso di dilazioni in essere al 24 ottobre 2016 occorre pagare tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, entro la fine di marzo
- le rate in scadenza dal 1°gennaio 2017 sino a luglio 2017, incluse nella domanda, sono sospese
- la presentazione della domanda inibisce nuove azioni esecutive e cautelari
- restano salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte.
I Comuni che hanno deliberato di svolgere la riscossione coattiva in proprio ovvero rivolgendosi a società private non sono coinvolti nella definizione agevolata. In questo caso le operazioni di recupero si svolgono con lo strumento dell’ingiunzione di pagamento e non con il ruolo. L’atto deliberativo dell’ente include le ingiunzioni notificate fino alla fine del 2016. Lo sconto è rappresentato dalle sole sanzioni non dagli interessi che sono dovuti.